Art. 4

In vigore dal 4 giu 2008
1.   L’Ungheria calcola l’importo esatto dell’aiuto da recuperare sulla base di un’adeguata simulazione della situazione del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica che si sarebbe verificata se nessuno degli accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine di cui all’, paragrafo 1, fosse stato in vigore al 1o maggio 2004. 2.   Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione l’Ungheria deve calcolare gli importi da recuperare sulla base del sistema di cui al paragrafo 1 e presenta alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alla simulazione succitata, in particolare i risultati, la metodologia applicata e i dati utilizzati.
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Art. 4 Decisione (UE) 2009/609 — Testo vigente | Portale Normativo