Art. 3

In vigore dal 4 giu 2008
1.   Entro due mesi dalla comunicazione della presente decisione la Repubblica di Ungheria deve informare la Commissione delle misure adottate e progettate per conformarsi alla presente decisione e in particolare dei provvedimenti presi per eseguire in maniera adeguata la simulazione del mercato all’ingrosso necessaria a calcolare l’importo da recuperare, indicando nei dettagli la metodologia prevista e i dati che intende usare per il calcolo. 2.   La Repubblica di Ungheria deve informare costantemente la Commissione delle misure nazionali adottate per dare esecuzione alla presente decisione, fino al recupero dell’aiuto di cui all’. Su semplice richiesta della Commissione l’Ungheria dovrà presentare immediatamente informazioni relative alle misure progettate e già approvate necessarie a conformarsi alla presente decisione. Dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate anche sugli importi già recuperati dai beneficiari e sui relativi interessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:609:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2009/609 — Testo vigente | Portale Normativo