Art. 1

Contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 26 mag 2008
Contributo finanziario della Comunità 1.   Cipro può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese sostenute dallo Stato membro a seguito dell’adozione, nel 2007, delle misure di lotta contro l’afta epizootica, di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b) della decisione 90/424/CEE. 2.   Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 60 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario, di cui al paragrafo 1. Esso viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.
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Contributo finanziario della Comunità (Art. 1 Decisione (UE) 2008/414) — Testo vigente | Portale Normativo