Art. 1
Contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 26 mag 2008
Contributo finanziario della Comunità
1. Cipro può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese sostenute dallo Stato membro a seguito dell’adozione, nel 2007, delle misure di lotta contro l’afta epizootica, di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b) della decisione 90/424/CEE.
2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 60 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario, di cui al paragrafo 1. Esso viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:414:oj#art-1