Art. 3

In vigore dal 20 mag 2008
Un singolo aiuto concesso a un’impresa di pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (35) non viene sottoposto a recupero, se al momento della concessione soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 994/98, applicabile al momento del conferimento dell’aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:936(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo