Art. 1

In vigore dal 20 mag 2008
L’aiuto concesso al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca (FPAP) per l’acquisto di opzioni finanziarie sul mercato a termine del petrolio e attuato in modo illegittimo dalla Francia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:936(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2008/936 — Testo vigente | Portale Normativo