Art. 4
In vigore dal 20 mag 2008
1. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
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l’importo complessivo (capitale ed interessi) che ciascuno dei destinatari è tenuto a restituire,
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una descrizione dettagliata delle misure adottate e previste per garantire l’attuazione della presente decisione,
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comunicazioni scritte inviate ai beneficiari per richiedere la restituzione degli aiuti.
2. La Germania tiene la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento delle misure per l’attuazione della decisione, sino all’effettiva restituzione dell’aiuto di cui all’, primo comma. Su richiesta della Commissione, le autorità tedesche forniscono senza indugio informazioni circa le misure adottate e previste per garantire l’attuazione della decisione. Forniscono inoltre indicazioni dettagliate relativamente alle somme già restituite dai beneficiari a titolo di capitale e interessi.
Storico versioni
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