Art. 3
In vigore dal 20 mag 2008
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’, primo comma, è immediato e effettivo.
2. Le autorità tedesche garantiscono l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:394:oj#art-3