Art. 2

In vigore dal 30 apr 2008
Per l'esercizio finanziario 2007, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese concernenti un programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell'allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una successiva decisione di liquidazione.
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