Art. 1

In vigore dal 30 apr 2008
Fatto salvo l', con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2007. Gli importi che a norma della presente decisione devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.
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