Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 30 apr 2008
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   In accordo con la Commissione si potranno istituire sottogruppi incaricati di esaminare aspetti specifici nel quadro di un mandato deciso dal gruppo. Tali sottogruppi vengono sciolti non appena assolto tale mandato. 3.   La presidenza potrà invitare osservatori con specifica competenza su un argomento all'ordine del giorno a partecipare alle deliberazioni del gruppo o del sottogruppo qualora ciò risulti utile e/o necessario. 4.   Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione le dichiara di natura riservata. 5.   Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario fissati dalla Commissione stessa, che assolverà i compiti di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati allo svolgimento dei lavori potranno presenziare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi. 6.   Il gruppo adotta le proprie norme procedurali sulla base delle norme procedurali standard adottate dalla Commissione (7). 7.   La Commissione ha facoltà di pubblicare qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo sul sito internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi nella lingua originale del documento in questione.
Storico versioni

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