Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 30 apr 2008
Composizione — Nomina 1.   Non appena adottata la presente decisione, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature rivolto alle autorità degli Stati membri, alle istituzioni accademiche, ai prestatori di servizi finanziari, alle organizzazioni di consumatori ed a eventuali altri gruppi che intendano proporre candidati per il gruppo. Sono inoltre ammesse le candidature individuali. 2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione fra gli specialisti aventi competenze ed esperienza nel settore dell'educazione finanziaria. I membri sono nominati a titolo personale e sono tenuti a fornire pareri alla Commissione indipendentemente da qualsiasi influenza esterna. 3.   I candidati considerati idonei ma non nominati possono essere posti su un elenco di riserva al quale la Commissione potrà ricorrere per la nomina di sostituti. 4.   Il gruppo si compone di 25 membri al massimo. 5.   Si applicano le seguenti disposizioni: — I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni prorogabile; restano in carica fino a quando siano sostituiti o fino a quando scada il loro mandato. Questo inizia con la prima riunione del gruppo. — I membri che non siano più in grado di contribuire validamente alle deliberazioni del gruppo, che diano le dimissioni o che non rispettino le condizioni fissate nel presente paragrafo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato. — I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno l'impegno ad agire nell'interesse pubblico e firmano una dichiarazione in cui precisano se abbiano interessi che possano pregiudicare la loro obiettività. — I nominativi dei membri sono pubblicati nel Registro pubblico dei gruppi di esperti e sul sito internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi. Essi sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.
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Composizione — Nomina (Art. 3 Decisione (UE) 2008/365) — Testo vigente | Portale Normativo