Art. 12

Paesi candidati

In vigore dal 29 apr 2008
Paesi candidati Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito in un paese candidato può partecipare al programma di ricerca senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, tranne qualora altrimenti previsto nei rispettivi Accordi europei e nei relativi protocolli aggiuntivi nonché nelle decisioni dei diversi consigli di associazione.
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Paesi candidati (Art. 12 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo