Art. 11
Stati membri
In vigore dal 29 apr 2008
Stati membri
Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al Programma di ricerca e presentare una domanda di contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un’attività di RST o possa contribuire in maniera sostanziale a tale attività.
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