Art. 11

Stati membri

In vigore dal 29 apr 2008
Stati membri Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al Programma di ricerca e presentare una domanda di contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un’attività di RST o possa contribuire in maniera sostanziale a tale attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:376:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Stati membri (Art. 11 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo