Art. 1

In vigore dal 29 apr 2008
L’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune è modificato come segue: 1) alla voce concernente il Ghana è aggiunta la nota seguente: «Per i Paesi del Benelux, la Germania, l’Italia e la Spagna: sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone: — i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»; 2) alla voce concernente la Nigeria è aggiunta la nota seguente: «Per i Paesi del Benelux, la Germania, l’Italia e la Spagna: sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone: — i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone, la Svizzera, o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»; 3) alla voce concernente l’Eritrea la nota (3) è sostituita dalla seguente: «(3) Per l’Italia: Sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone: — i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»
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