Art. 1
In vigore dal 29 apr 2008
L’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune è modificato come segue:
1)
alla voce concernente il Ghana è aggiunta la nota seguente:
«Per i Paesi del Benelux, la Germania, l’Italia e la Spagna:
sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone:
—
i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»;
2)
alla voce concernente la Nigeria è aggiunta la nota seguente:
«Per i Paesi del Benelux, la Germania, l’Italia e la Spagna:
sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone:
—
i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone, la Svizzera, o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»;
3)
alla voce concernente l’Eritrea la nota (3) è sostituita dalla seguente:
«(3)
Per l’Italia:
Sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone:
—
i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:374:oj#art-1