Art. 4
In vigore dal 10 apr 2008
L’eventuale termine concesso dagli Stati membri in conformità dell’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.
Per le autorizzazioni revocate in conformità dell’ il periodo di cui sopra scade il 10 ottobre 2009;
Per le autorizzazioni revocate in conformità dell’ il termine di cui sopra scade il 31 ottobre 2011.
Storico versioni
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