Art. 2

In vigore dal 10 apr 2008
Gli Stati membri provvedono affinché: a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato I siano revocate dal 10 ottobre 2008; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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