Art. 3

In vigore dal 4 apr 2008
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro 4 ottobre 2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:296:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2008/296 — Testo vigente | Portale Normativo