Art. 2

In vigore dal 4 apr 2008
Gli Stati membri provvedono affinché: a) entro il 4 ottobre 2008 siano revocate le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti azocyclotin, cyhexatin e thidiazuron; b) a decorrere dal 5 aprile 2008 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti azocyclotin, cyhexatin e thidiazuron.
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