Art. 7
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 19 mar 2008
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all', paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:
«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2008/285/CE».
Storico versioni
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Proeli:dec:2008:285:oj#art-7