Art. 5
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova originarie dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1
In vigore dal 19 mar 2008
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova originarie dell'azienda di cui all', paragrafo 1
L'autorità competente garantisce che le uova da cova di anatre domestiche dell'azienda di cui all', paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all'interno del Portogallo e non di spedizioni verso altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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