Art. 4
Riunioni
In vigore dal 18 mar 2008
Riunioni
1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.
Storico versioni
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