Art. 3
Presidenza
In vigore dal 18 mar 2008
Presidenza
Fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza e con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o un suo rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:313:oj#art-3