Art. 5

In vigore dal 11 mar 2008
1.   La Germania informa la Commissione dell’avanzamento del procedimento nazionale di attuazione della presente decisione fino al suo completamento. 2.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Germania fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) un elenco dei beneficiari che ai sensi dell’ della presente decisione hanno ottenuto aiuti nonché l’ammontare complessivo degli aiuti che ciascuno di essi ha ottenuto nell’ambito del regime; b) un importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso i beneficiari; c) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione; d) i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti. 3.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania, su richiesta della Commissione, presenta una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi ad essa. La relazione precisa inoltre gli importi degli aiuti (cfr. allegato II) e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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