Art. 4

In vigore dal 11 mar 2008
1.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’. 2.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 3.   La Germania annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione. 4.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. 5.   La Germania garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
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