Art. 4

In vigore dal 11 mar 2008
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti previsti o già presi per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate compilando il questionario di cui all’allegato I della presente decisione. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per darle esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:711:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2008/711 — Testo vigente | Portale Normativo