Art. 4
In vigore dal 11 mar 2008
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti previsti o già presi per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate compilando il questionario di cui all’allegato I della presente decisione. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per darle esecuzione.
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