Art. 3
In vigore dal 11 mar 2008
1. L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto concesso mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’, comma 26, della legge 350/2003 relativamente al riconoscimento fiscale delle plusvalenze risultanti dalle riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990, aiuto già posto illegalmente a loro disposizione.
2. L’importo da recuperare è limitato alla differenza tra l’imposta che sarebbe stata pagata se i beneficiari dell’aiuto avessero applicato il regime di rivalutazione fiscale di cui all’, comma 25, della legge 350/2003 e l’imposta effettivamente versata a norma dell’, comma 26, della medesima legge 350/2003.
3. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
4. Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero.
5. Gli interessi sono calcolati in conformità delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.
Storico versioni
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