Art. 8

Condizioni in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo

In vigore dal 5 mar 2008
Condizioni in cui l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo 1.   I motivi che hanno indotto l'autorità responsabile ad agire in veste di organo esecutivo per attuare progetti sono precisati e comunicati alla Commissione nel quadro del programma annuale in oggetto. 2.   Nell'attuare i progetti, l'autorità responsabile rispetta il principio del rapporto qualità-prezzo e evita i conflitti di interesse. 3.   L'autorità responsabile può attuare i progetti individuati a norma dell', paragrafo 3, direttamente o in associazione con un'autorità nazionale competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone. Nel programma annuale interessato sono individuate anche le principali autorità nazionali associate all'attuazione. 4.   La decisione amministrativa di cofinanziare un progetto a titolo del Fondo contiene le informazioni necessarie per monitorare i prodotti e i servizi cofinanziati e per verificare le spese sostenute. Un atto giuridico equivalente contiene tutte le pertinenti disposizioni prescritte per le convenzioni di sovvenzione all', paragrafo 2. 5.   La relazione finale sull'attuazione del programma annuale contiene informazioni relative alle procedure e pratiche applicate per garantire l'adeguata separazione delle funzioni, un controllo efficace e una soddisfacente tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e spiega come sono stati evitati i conflitti di interesse. 6.   Nell'ipotesi che l'autorità responsabile funga regolarmente da organo esecutivo per i progetti cofinanziati dal Fondo: a) l'autorità di audit non appartiene allo stesso organismo dell'autorità responsabile, salvo se la sua indipendenza di revisore è garantita e se riferisce anche a un altro organo esterno a quello cui appartengono le due autorità; b) i compiti dell'autorità responsabile definiti all' dell'atto di base restano impregiudicati nei casi in cui tale autorità attui progetti anche direttamente. 7.   Nell'ipotesi che l'autorità delegata funga da organo esecutivo per progetti cofinanziati dal Fondo, essa non potrà essere l'unico beneficiario finale degli stanziamenti che è stata delegata a gestire.
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