Art. 6

Manuale di procedure

In vigore dal 5 mar 2008
Manuale di procedure A norma dell', paragrafo 2, dell'atto di base e visto il principio di proporzionalità, gli Stati membri stabiliscono un manuale di procedure e modalità pratiche riguardanti: a) il funzionamento delle autorità designate; b) disposizioni per garantire l'adeguata separazione delle funzioni; c) se pertinente, il monitoraggio delle autorità delegate e di altre funzioni esternalizzate; d) la stesura del programma pluriennale e dei programmi annuali; e) l'elaborazione della strategia di audit e dei piani annuali di audit; f) la selezione dei progetti, l'attribuzione delle sovvenzioni e il monitoraggio e la gestione finanziaria dei progetti; g) la gestione delle irregolarità, le correzioni finanziarie e i recuperi; h) la preparazione e l'esecuzione delle missioni di audit; i) la stesura delle relazioni di audit e delle dichiarazioni; j) la certificazione delle spese; k) la valutazione del programma; l) le relazioni da trasmettere alla Commissione; m) la tracciabilità dei dati.
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Manuale di procedure (Art. 6 Decisione (UE) 2008/457) — Testo vigente | Portale Normativo