Art. 19

Principio di proporzionalità

In vigore dal 5 mar 2008
Principio di proporzionalità 1.   A norma dell', paragrafo 2, dell'atto di base, uno Stato membro può trasmettere alla Commissione le informazioni di cui dispone sull'utilizzo del Fondo nei documenti di cui nel presente capo, in misura proporzionale all'entità del contributo comunitario attribuito a quello Stato membro, eventualmente in forma di sintesi. 2.   Nondimeno, a richiesta della Commissione lo Stato membro fornisce informazioni più dettagliate. La Commissione può chiedere tali informazioni se sono necessarie per adempiere efficacemente i suoi obblighi a norma dell'atto di base e del regolamento finanziario.
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Principio di proporzionalità (Art. 19 Decisione (UE) 2008/457) — Testo vigente | Portale Normativo