Art. 15

Verifiche a cura dell'autorità responsabile

In vigore dal 5 mar 2008
Verifiche a cura dell'autorità responsabile 1.   Le verifiche che competono all'autorità responsabile o che sono svolte sotto la sua responsabilità, a norma dell', paragrafo 1, lettera h), dell'atto di base, riguardano a seconda dei casi gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e materiali del progetto. Le verifiche hanno lo scopo di garantire che le spese dichiarate sono reali e giustificate dalla finalità del progetto, che i progetti sovvenzionati sono attuati nel rispetto della convenzione di sovvenzione, che il contributo comunitario è conforme alle norme, specialmente per quanto riguarda la struttura del finanziamento di cui all' dell'atto di base, che le domande di rimborso del beneficiario finale sono corrette e che i progetti e le spese sono conformi alle norme comunitarie e nazionali, e evitano il doppio finanziamento delle spese mediante altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione. Rientrano inoltre fra queste verifiche: a) la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal beneficiario finale; b) la verifica, almeno su un campione rappresentativo di documenti giustificativi riguardanti tutte le voci del bilancio allegato alla convenzione di sovvenzione, della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese, delle entrate e dei costi coperti da entrate specifiche dichiarati dal beneficiario finale; c) le verifiche in loco di singoli progetti, almeno su un campione di progetti rappresentativo per natura e dimensioni che tenga conto dei fattori di rischio già individuati, in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle corrispondenti operazioni, considerato il grado di rischio determinato dall'autorità responsabile. Le verifiche di cui alle lettere a) e b) non sono effettuate se il beneficiario finale ha l'obbligo di presentare un certificato di audit rilasciato da un revisore indipendente che copra tutti gli aspetti indicati nelle suddette lettere. 2.   Per ciascuna verifica è tenuto un registro in cui figurano il lavoro svolto, la data, gli esiti della verifica e i provvedimenti adottati nei confronti degli errori riscontrati. L'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle verifiche svolte siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o a richiesta, debitamente motivata, della Commissione. 3.   Quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo nell'ambito del programma annuale, ai sensi dell', paragrafo 3, le verifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate osservando il principio di un'adeguata separazione delle funzioni.
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Verifiche a cura dell'autorità responsabile (Art. 15 Decisione (UE) 2008/457) — Testo vigente | Portale Normativo