Art. 14
Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune
In vigore dal 5 mar 2008
Spese di assistenza tecnica nel caso di un'autorità comune
1. Nell'eventualità che una o più autorità designate siano comuni a due o più dei quattro Fondi, è possibile accorpare, del tutto o in parte, gli stanziamenti per le spese di assistenza tecnica dei singoli programmi annuali interessati.
2. Le spese di assistenza tecnica sono ripartite tra i Fondi interessati, preferibilmente secondo criteri semplici e rappresentativi. L'applicazione di tali criteri non comporta aumenti del massimale delle spese di assistenza tecnica per singolo programma annuale.
Storico versioni
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