Art. 12
Determinazione del contributo comunitario finale
In vigore dal 5 mar 2008
Determinazione del contributo comunitario finale
Ai fini del calcolo del pagamento finale al beneficiario finale, il contributo comunitario totale per ciascun progetto è il minore dei seguenti importi:
a)
l'importo massimo stabilito nella convenzione di sovvenzione;
b)
il cofinanziamento massimo determinato moltiplicando il totale dei costi ammissibili del progetto in questione per la percentuale di cui all', paragrafo 4, dell'atto di base (cioè 50 % o 75 %);
c)
l'importo ottenuto applicando il principio dell'esclusione del profitto definito al punto I.3.3 dell'allegato 11.
Storico versioni
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