Art. 1
In vigore dal 28 feb 2008
L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è l’organismo designato per:
a)
ricevere decisioni sulle autorizzazioni in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
b)
operare come punto di contatto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
c)
richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
d)
pubblicare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari e le relative modifiche in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
e)
rilasciare documenti di identificazione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
f)
richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:201:oj#art-1