Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 feb 2008
L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è l’organismo designato per: a) ricevere decisioni sulle autorizzazioni in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1042/2006; b) operare come punto di contatto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006; c) richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1042/2006; d) pubblicare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari e le relative modifiche in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006; e) rilasciare documenti di identificazione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006; f) richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.
Storico versioni

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