Art. 3

In vigore dal 27 feb 2008
Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma dell'azione comunitaria in materia di salute (2003-2008) sono assegnati all' «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», istituita con decisione 2004/858/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:170:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo