Art. 1

In vigore dal 27 feb 2008
1.   È adottato il programma di lavoro per il 2008 avente valore di decisione finanziaria per le sovvenzioni e i contratti relativi all'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica (2008-2013) secondo quanto indicato all'allegato I. 2.   Entro i limiti del bilancio indicativo massimo non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 % del contributo massimo della Comunità, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma. L'ordinatore, secondo quanto indicato all'articolo 59 del regolamento finanziario, può adottare dette modifiche nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria. 3.   Il Direttore generale della Direzione Salute e Tutela dei Consumatori garantisce l'attuazione del piano di lavoro nel suo insieme.
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