Art. 7
In vigore dal 21 feb 2008
1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:
a)
lo status sanitario dell’azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky;
b)
qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell’azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia;
c)
la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione.
2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano all’allegato I o II, la certificazione prevista nel paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:
a)
al primo trattino, dopo il termine «malattia», deve essere aggiunto il termine «Aujeszky»;
b)
al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell’articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi.
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