Art. 3
In vigore dal 21 feb 2008
I suini destinati all’allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1)
provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure
2)
provenire:
a)
da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e
b)
da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’, punto 3; oppure
3)
rispettare le condizioni seguenti:
a)
la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
b)
un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;
c)
nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
d)
nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;
e)
i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell’anticorpo gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 %;
f)
i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno 90 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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