Art. 3

In vigore dal 17 gen 2008
Le partite di carne bovina fresca disossata e frollata per cui sono stati emessi certificati veterinari in conformità con la decisione 79/542/CEE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione, in data anteriore al 31 gennaio 2008, e che a quella data sono già state inoltrate verso la Comunità possono essere importate nella Comunità fino al 15 marzo 2008.
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Art. 3 Decisione (UE) 2008/61 — Testo vigente | Portale Normativo