Art. 2

In vigore dal 17 gen 2008
Nel certificato veterinario «BOV» di cui alla parte 2, dell’allegato II, della decisione 79/542/CEE: 1. il punto 10.3 è sostituito dal seguente: «10.3 sono state ottenute da animali provenienti da aziende: a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l’afta epizootica oppure] (12) la peste bovina e (5) [b) in cui negli ultimi 30 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell’azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km,] (5) (13) oppure [b) in cui non sono in vigore restrizione ufficiali per motivi sanitari e dove negli ultimi 60 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell’azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 25 km e c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;] (5) (18) [d) in cui da almeno tre mesi non sono stati introdotti animali provenienti da zone non riconosciute dall’UE; e) in cui gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine per i bovini; f) che sono incluse, sulla base di un’ispezione favorevole e di una relazione ufficiale, nell’elenco delle aziende autorizzate figurante in TRACES (19) e sono oggetto di ispezioni che le autorità competenti effettuano periodicamente per accertarsi che siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla presente decisione] (5) (14) oppure [b) in cui non sono in vigore restrizione ufficiali per motivi sanitari e negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell’azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km e c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]» 2. dopo la nota (18) è aggiunta la nota (19): «(19) L’elenco delle aziende autorizzate fornito dall’autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che tale elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico per informazione mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).»
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