Art. 6
Obblighi della Romania in materia di informazione
In vigore dal 21 dic 2007
Obblighi della Romania in materia di informazione
La Romania garantisce che la Commissione e gli Stati membri ricevono mensilmente una relazione relativa all’attuazione dei piani di vaccinazione di emergenza dei suini, di cui agli , che fornisca almeno le seguenti informazioni per ciascun dipartimento:
a)
numero totale di aziende e numero totale di suini presenti per categoria come indicato nel programma di eradicazione;
b)
numero mensile e numero totale di aziende e di suini in cui è stata effettuata la vaccinazione d’emergenza, per categoria di aziende;
c)
numero mensile e totale di dosi di vaccino diverso che sono state utilizzate;
d)
numero mensile e totale di prove di controllo effettuate nonché risultati di tali prove.
Storico versioni
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