Art. 6

Obblighi della Romania in materia di informazione

In vigore dal 21 dic 2007
Obblighi della Romania in materia di informazione La Romania garantisce che la Commissione e gli Stati membri ricevono mensilmente una relazione relativa all’attuazione dei piani di vaccinazione di emergenza dei suini, di cui agli , che fornisca almeno le seguenti informazioni per ciascun dipartimento: a) numero totale di aziende e numero totale di suini presenti per categoria come indicato nel programma di eradicazione; b) numero mensile e numero totale di aziende e di suini in cui è stata effettuata la vaccinazione d’emergenza, per categoria di aziende; c) numero mensile e totale di dosi di vaccino diverso che sono state utilizzate; d) numero mensile e totale di prove di controllo effettuate nonché risultati di tali prove.
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