Art. 5
Obblighi per la Romania relativi alle carni suine
In vigore dal 21 dic 2007
Obblighi per la Romania relativi alle carni suine
La Romania garantisce che le carni suine provenienti da suini:
a)
vaccinati con un vaccino marcatore in conformità con l’ della presente decisione sono limitate al mercato nazionale e non sono inviate ad altri Stati membri;
b)
vaccinati in conformità con gli sono provviste di un marchio sanitario speciale o di identificazione che non può essere confuso con la stampigliatura comunitaria di cui all’ della decisione 2006/779/CE;
c)
vaccinati con un vaccino convenzionale vivo attenuato in conformità con l’ della presente decisione sono limitate al consumo nazionale privato e non sono inviate agli altri Stati membri.
Storico versioni
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