Art. 2
In vigore dal 21 dic 2007
Gli Stati membri possono continuare ad applicare la decisione 2002/735/CE della Commissione ai progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, lettera a), della direttiva 96/48/CE.
Un elenco completo dei sottosistemi e dei componenti di interoperabilità ai quali tale criterio è applicabile è trasmesso alla Commissione entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:164:oj#art-2