Art. 1
In vigore dal 21 dic 2007
Con la presente decisione la Commissione adotta una specifica tecnica di interoperabilità («STI») relativa alle «persone a mobilità ridotta», in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE..
La STI è definita nell'allegato della presente decisione.
La STI è pienamente applicabile al sistema ferroviario transeuropeo convenzionale definito all' e nell'allegato I della direttiva 2001/16/CE, e al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, definito all' e nell'allegato I della direttiva 96/48/CE.
Storico versioni
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Proeli:dec:2008:164:oj#art-1