Art. 7

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 20 dic 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità competente che redige la relazione nazionale annuale ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), deve raccogliere e valutare i risultati delle indagini e trasmetterli alla Commissione. 2.   La Commissione trasmette i dati nazionali e la valutazione di cui al paragrafo 1 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina. 3.   I risultati e i dati nazionali vanno pubblicati salvaguardandone la riservatezza.
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Raccolta dei dati, valutazione e relazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2008/55) — Testo vigente | Portale Normativo