Art. 7
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
In vigore dal 20 dic 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
1. L’autorità competente che redige la relazione nazionale annuale ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), deve raccogliere e valutare i risultati delle indagini e trasmetterli alla Commissione.
2. La Commissione trasmette i dati nazionali e la valutazione di cui al paragrafo 1 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.
3. I risultati e i dati nazionali vanno pubblicati salvaguardandone la riservatezza.
Storico versioni
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