Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato; b) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini; c) «superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).
Storico versioni

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eli:dec:2007:863:oj#art-2

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