Art. 1
Istituzione dell’agenzia
In vigore dal 14 dic 2007
Istituzione dell’agenzia
1. È istituita un’agenzia esecutiva (di seguito denominata «l’agenzia») per la gestione delle attività comunitarie nel settore della ricerca, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
2. L’agenzia è denominata Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.
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